L’obbligo di pagamento delle quote condominiali sussiste anche in assenza del piano di riparto

Secondo la Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 10621, pubblicata in data 28 aprile 2017, l’obbligo del condomino di versare i contributi relativi alle parti comuni dell’edificio deriva dalla gestione stessa dell’immobile e, quindi, è precedente all’approvazione da parte dell’assemblea del piano di riparto, che non costituisce affatto la fonte dell’obbligazione pecuniaria, limitandosi a dichiarare il relativo credito del condominio. Ciò posto, il verbale di assemblea condominiale con il quale si indicano le spese occorrenti per la conservazione o il godimento delle parti comuni, al pari della delibera di approvazione del preventivo di spese straordinarie, costituiscono prova scritta idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento, anche in assenza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea. La Corte di Cassazione evidenzia che <<per il disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, mentre l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico (Cass. 2452/1994; 14665/1999)>>. Il piano di riparto risulta necessario esclusivamente ai fini dell’ottenimento della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. Cc.

 

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