Valutazioni del Giudice nel merito delle scelte discrezionali della assemblea condominiale

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20135 del 17 agosto 2017) in materia di impugnativa a delibera condominiale  il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera assembleare deducendo  che le spese approvate con detta delibera erano eccessive, indeterminate ed inverosimili (in particolare, quanto al compenso da corrispondere all’amministratore ed al rimborso delle spese anticipate dallo stesso). In primo grado il Tribunale adito aveva  accolto l’impugnativa con annullamento delle delibera. In secondo grado, invece, veniva accolto  l’appello del condominio. La pronuncia in esame conferma l’orientamento secondo cui il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e giunge fino alla soglia dell’eccesso di potere, mentre non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini. In virtù di tutto quanto innanzi esposto la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso dei condomini. Per l’effetto è stata confermata la validità della delibera impugnata.

 

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