Condomìni: le spese straordinarie vanno pagate da chi ha venduto all’epoca

 

Per le spese straordinarie condominiali risponde chi era comproprietario all’epoca dell’adozione della relativa delibera, anche se il riparto delle stesse sia stato approvato successivamente alla vendita dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva. Per il recupero del credito il condominio potrà quindi avvalersi della più celere procedura per decreto ingiuntivo, anche se allo stesso non potrà essere riconosciuta efficacia esecutiva immediata ove al momento della ripartizione della spesa comune il debitore non rivesta più la qualità di condomino. Questi i chiarimenti contenuti nella recente ordinanza n. 15547 della sesta sezione civile della Cassazione, pubblicata lo scorso 22 giugno 2017 (e riportat dal quotidiano Italia Oggi), che consente di illustrare meglio alcuni aspetti pratici legati alla vendita delle unità immobiliari site in condominio, che spesso danno luogo a complicate controversie tra acquirente, venditore e condominio. L’assemblea di un condominio aveva deliberato nell’anno 2000 una serie di lavori di manutenzione straordinaria, successivamente eseguiti tra il 2000 e il 2002. Un condomino, che aveva venduto il proprio appartamento nel 2003, non aveva versato alcunché per tali spese, anche dopo che le stesse erano state definitivamente ripartite tra i comproprietari con una delibera del 2006. L’amministratore condominiale aveva quindi incaricato il proprio legale di fiducia di richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del vecchio condomino per l’intero importo pro quota non versato. Quest’ultimo si era prontamente opposto, ma il Tribunale aveva integralmente confermato il provvedimento monitorio. La sentenza, impugnata dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, era stata a sua volta confermata e, quindi, al vecchio condomino non era rimasta altra soluzione che quella di adire la Suprema Corte. Quest’ultimo si lamentava del fatto — continua Italia Oggi — di non essere il legittimo destinatario dell’ordine di pagamento richiesto e ottenuto dal condominio nei suoi confronti. Infatti, sebbene i lavori in questione fossero stati deliberati quando lo stesso rivestiva ancora la qualità di condomino, le relative spese erano state ripartite pro quota tra i comproprietari soltanto nel 2006, a distanza di tre anni dal passaggio di proprietà dell’unità immobiliare. Poiché, quindi, l’art. 63 disp. att. c.c. consente al condominio di agire in via monitoria in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore non avrebbe più potuto richiedere il pagamento a un soggetto che a quella data non era più condomino.

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