Morosi in condominio: limiti al terzo creditore

Il fornitore del condominio deve recuperare il proprio credito nei confronti dei comproprietari in mora nel pagamento degli oneri condominiali, ma può farlo soltanto fino a che questi non abbiano versato la propria quota all’amministratore, sanando così il proprio inadempimento. Presupposto per l’azione diretta da parte del terzo creditore nei confronti del singolo condomino è, infatti, il mancato pagamento della propria quota. Lo ha chiarito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 14530 pubblicata lo scorso 9 giugno 2017, di cui dà notizia Italia Oggi. Nella specie il soggetto, che aveva svolto lavori di manutenzione in favore dell’edificio condominiale e che non era stato saldato dall’amministratore, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il condominio e aveva quindi richiesto il pagamento pro quota a un condomino moroso, notificandogli il relativo precetto. Quest’ultimo aveva però proposto opposizione all’esecuzione, dimostrando in giudizio, mediante esibizione delle relative quietanze, di avere già versato la quota di spese in questione nelle mani dell’amministratore prima della notifica del precetto. L’opposizione era stata accolta in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello. Di qui il ricorso in Cassazione.

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