Distacco dall’impianto centralizzato
Secondo la Cassazione Civile, sez. VI-2, sentenza 03/11/2016 n° 22285, in tema di condominio, il singolo condomino ha la facoltà di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. Pertanto, la preventiva informazione da parte del condomino che intende distaccarsi dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di notevoli squilibri nel funzionamento dell’impianto e dell’assenza di aggravi di spesa a…
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