Secondo il Tar Permesso di costruire e agibilità a volte non coincidono

L’immobile risulta abitabile ma realizzato in modo difforme dal progetto approvato e dunque resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico: un conto, infatti, è il permesso di costruire e un altro il certificato di agibilità, che sono legati a presupposti diversi e non sovrapponibili. Irrilevanti, poi, l’accatastamento dei locali e l’affidamento del privato: il primo costituisce solo un adempimento di tipo fiscale, l’altro non può essere tutelato nonostante l’inerzia dell’amministrazione nel reprimere l’abuso edilizio. È quanto emerge dalla sentenza 348/19, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, secondo quanto scrive Italia Oggi. Niente da fare per la proprietaria dell’immobile, che agisce attraverso l’amministratore di sostegno: resta inefficace la segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune per i lavori di ristrutturazione necessari a modificare la destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione. Il fatto è che la licenza edilizia risale al 1957 mentre il locale al pian terreno risulta accatastato come unità residenziale e in quanto tale commercializzato. E non convince la tesi, minoritaria, secondo cui la destinazione indicata dal certificato di abitabilità avrebbe effetto anche sulla legittimazione edilizia e urbanistica.

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