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AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA

Regime forfettario

Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

abbiano conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).
abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche “a progetto”, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, ai fini dell’accesso occorre verificare l’assenza delle cause ostative sancite dal comma 57 della legge di riferimento (L. 190/2014) ovvero:

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

– i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

– i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

– le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”

– i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La presenza di una delle predette cause ostative comporta la fuoriuscita dal Regime Forfettario a decorrere dall’anno successivo. In modo particolare, le cause ostative vanno riferite al momento di applicazione del Regime.

In caso di applicazione del regime forfetario:

a) il reddito imponibile viene determinato applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto in relazione alle diverse categorie professionali e imprenditoriali.

Si tratta di una percentuale che si applica ai ricavi e compensi complessivi, ottenendo la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali. I coefficienti di redditività variano da un minino del 40 a un massimo del 78 per cento, applicabile alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi. Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico);

b) al reddito imponibile si applica un’unica imposta (c.d. flat tax), nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP). In presenza di determinati requisiti, l ’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.

Ci sono molte semplificazioni con l’applicazione di detto regime:

– i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ad eccezione che quelle per lavoro dipendente e assimilato (ad esempio, non devono operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo eventualmente corrisposti);

– ai fini IVA, i contribuenti forfetari, per le operazioni nazionali, non esercitano la rivalsa dell’imposta e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi (resta ferma l’applicazione delle norme ordinarie relativamente alle operazioni da e per l’estero: acquisti e cessioni intracomunitarie, prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate). In ogni caso, i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 70);

Inoltre trovano applicazione altre importanti semplificazioni contabili, come gli adempimenti IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (tranne i casi di esonero).

I contribuenti che applicano il regime forfetario:

– non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;

– sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;

– non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;

– sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;

– sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

– non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;

– non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva

Restano invece soggetti agli obblighi di:

– numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali;

– certificazione dei corrispettivi;

– integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa IVA, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.

Dal primo gennaio 2024 sono comunque obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico con invio al Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti accedono al regime forfetario al momento di intraprendere l’attività professionale o commerciale, fermo restando l’obbligo di comunicare la scelta operata nella dichiarazione di inizio di attività.

Nel caso di passaggio dal sistema ordinario a quello forfetario, quest’ultimo decorre dal 1° gennaio.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Tuttavia, se il contribuente realizza ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui la soglia viene superata e, in tal caso, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

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