Rumore: non è cambiata la “tollerabilità”

Si sta diffondendo sul web e su alcuni giornali — scrive Il Sole 24 Ore — una notizia relativa alla modifica della normativa riguardante i limiti per la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni di rumore, a partire dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio al Dl 207/2008. Da più parti si afferma che la nuova norma limiterebbe la discrezionalità dei giudici nell’applicare l’articolo 844 del Codice civile sulle immissioni. La modifica consiste nell’aggiunta all’articolo 6 ter della legge 13/2009, di un comma 1-bis che recita: «Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione». Al di là della apparente complessità di commi e riferimenti, la sostanza è che non cambia praticamente niente. Possiamo confermare alle imprese che gli obblighi di legge relativi all’impatto acustico di attività produttive, commerciali e ricreative permangono, con le stesse procedure e gli stessi limiti. Allo stesso tempo possiamo rassicurare i cittadini che vivono in prossimità di sorgenti di rumore: l’accertamento del disturbo e della sua tollerabilità potrà essere effettuato con modalità identiche a quelle fin qui adottate.

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