Infiltrazioni d’acqua dal terrazzo: per la cassazione conta l’esclusività
Il condominio non può essere chiamato a rispondere delle infiltrazioni derivanti dal terrazzo di proprietà esclusiva ove al di sotto di esso non vi siano unità immobiliari di proprietà di altri condomini. Lo ha chiarito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16625 dello scorso 20 giugno 2019, di cui dà notizia Italia Oggi. Nella specie la società proprietaria di un immobile nel quale veniva svolta attività di tipografia e che era compreso nel complesso di uno stabile condominiale nella parte sottostante un terrazzo di copertura di sua esclusiva proprietà si era lamentata del fatto che, a causa di infiltrazioni provenienti dal predetto terrazzo, si erano verificati danni ai locali sottostanti e ai macchinari di sua proprietà ivi installati. Sempre secondo la prospettazione della società condomina, le denunciate infiltrazioni erano la conseguenza del deterioramento della guaina di copertura del terrazzo e la situazione si era aggravata a causa dello scarico su di esso di una serie di tubature abusive provenienti dagli edifici circostanti. La società condomina aveva quindi chiamato in giudizio il condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, per sentirlo condannare all’effettuazione delle opere necessarie a rimettere in pristino lo stato del terrazzo e a risarcire i danni provocati dalle infiltrazioni nei locali sottostanti. Nel corso dell’accertamento tecnico preventivo svolto in primo grado le cause dell’infiltrazione erano state individuate dal consulente tecnico nell’inidoneo impianto di raccolta delle acque, nello sversamento a cielo aperto delle tubazioni presenti sul terrazzo, nella presenza di piccole lesioni dello stato di impermeabilizzazione originate dalla non perfetta sigillatura dei sormonti, nonché nell’eventuale mancata verifica dello stato di conservazione dei pluviali discendenti posti a servizio del terrazzo stesso. Il consulente tecnico, in sede di redazione dei chiarimenti alle osservazioni dei consulenti di parte, aveva anche fatto cenno alla rilevanza causale delle tubazioni abusive che scaricavano sul terrazzo, tutte provenienti da proprietà private. Il tribunale aveva quindi accolto parzialmente la domanda della società condomina, condannando il condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento di una somma di denaro. Il condominio allora aveva appellato la sentenza — continua Italia Oggi — e i giudici di secondo grado avevano negato la proprietà condominiale del terrazzo in questione, in quanto lo stesso era sovrastante unicamente al piano terreno di esclusiva proprietà della società condomina, costituendo di fatto un corpo di fabbrica adiacente a quello propriamente condominiale. La corte di appello aveva pertanto escluso ogni responsabilità del condominio per la mancata manutenzione del terrazzo, anche per quanto riguarda le pluviali di proprietà esclusiva del proprietario di quest’ultimo, nonché per l’omessa vigilanza nei confronti dei soggetti che avevano realizzato le tubature abusive, sversando acqua sul terrazzo medesimo. Di qui il ricorso della società condomina dinanzi alla Suprema Corte.
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