Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre di ogni anno, è tenuto alla presentazione del quadro AC, se presenta il modello redditi, oppure il quadro K se presenta il modello 730, per comunicare i dati immobiliari nel caso di ristrutturazioni edilizie e eco-bonus e i fornitori del condominio. Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell’amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. Redditi Persone fisiche relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. Redditi nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello. Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K del modello 730 (ovvero nel quadro AC del modello Redditi) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio o eco-bonus realizzati sulle parti comuni condominiali. I quadri in esame deve essere utilizzati dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica  quindi al 31 dicembre 2021, per effettuare i seguenti adempimenti:

  1. comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia e eco-bonus. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2021 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nei suddetti quadri i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori. I contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo indicando, nella propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico in luogo del codice fiscale del condominio (circolare 3/E del 2 marzo 2016);

  1. comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi:
    • alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
    • agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’iva gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
    • alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2021.

Una prima interpretazione portava a concludere che, posto che per i bonifici “parlanti” le Banche e le Poste inviano già all’Amministrazione Finanziaria le informazioni necessarie per effettuare i controlli sui beneficiari (fornitori dei condomini), tali dati non sarebbero da riportare anche nel quadro  che predispone l’amministratore di condominio, ma solamente nel quadro SY del modello 770 predisposto da Banche e Poste. L’Agenzia delle Entrate fino all’emanazione della Risoluzione del 20 settembre  2018 n. 67, limitandosi alla semplice lettura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, riteneva che, anche le somme corrisposte tramite “bonifico ristrutturazioni e bonus”, dovevano essere riportate sul quadro della dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio. Con la risoluzione suddetta l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente ritenuto che le fatture pagate con bonifico parlante per ristrutturazione edilizia e eco-bonus non devono essere indicate nel quadro AC ed K.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i  dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri. In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva. Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2022, il quadro AC deve può essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI PF 2022 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello

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