Distacco dall’impianto centralizzato

Secondo la Cassazione Civile, sez. VI-2, sentenza 03/11/2016 n° 22285, in tema di condominio, il singolo condomino ha la facoltà di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. Pertanto, la preventiva informazione da parte del condomino che intende distaccarsi dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di notevoli squilibri nel funzionamento dell’impianto e dell’assenza di aggravi di spesa a carico degli altri condomini. Soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza delle suddette condizioni, il condomino che intende distaccarsi è sollevato dal relativo onere della prova. Il tema del distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale in passato è stato trattato ampiamente dalla Suprema Corte e, ante L. 220/2012, si era consolidato il principio che, pur riconoscendo al condomino di poter rinunciare all’impianto di riscaldamento centralizzato “senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini”, obbligava costui “a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini” (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012). Il novellato art. 1118 c.c., se da una parte viene “legittimata” la facoltà del condomino di poter rinunciare all’impianto centralizzato condominiale, dall’altra si discosta dal principio che si era ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, poiché appare poco praticabile un distacco senza che si verifichino “aggravi di spesa” per coloro che continuano a servirsi di tale impianto. Evidente, quindi, che colui che intende distaccarsi, prima di porre in essere il distacco, dovrà provvedere a dare comunicazione agli altri condomini, per il tramite dell’amministratore ex art.1122 c.c. trattandosi di intervento che sicuramente va ad interessare i beni comuni, corredando l’informativa con la documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, comprovante o meno l’esistenza dei presupposti che rendono possibile la rinuncia all’impianto di riscaldamento centralizzato. Va evidenziato che sarebbe affetta da nullità la delibera che vieti il distacco in presenza dei presupposti di legge, così come la nullità potrebbe essere eccepita per la delibera che autorizzi tout court il distacco o determini un concorso alle spese di gestione in misura irrisoria, non avendo provveduto alla loro determinazione attraverso una perizia tecnica. Per il Tribunale di Roma la nullità discenderebbe dal fatto che verrebbe data autorizzazione ad “un intervento pregiudizievole per l’impianto comune e che ha aggravato, senza il consenso unanime dei condomini, la posizione di alcuni di essi” (Trib. di Roma, sentenza n. 8906 del 04/05/2016).

 

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