Amianto: quando è il condominio a pagare per i danni

L’amianto è formato da un insieme di minerali cancerogeni e la produzione, la lavorazione e la vendita di materiali in amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. Anche in condominio — scrive il Corriere.it — può capitare di essere esposti all’amianto. Tuttavia, individuare la presenza di amianto in condominio non è semplice poiché è opportuno eseguire un’accurata ispezione e una valutazione del rischio tramite un tecnico abilitato come da legge 27 marzo 1992, n. 2579. L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale oppure può essere affidato a un laboratorio autorizzato, tramite le opportune analisi su un campione del manufatto che si sospetta essere composto di amianto. Se dalla valutazione dovesse emergere l’obbligo di intervenire, trattandosi di una situazione di grave emergenza, l’amministratore può richiedere la bonifica in modo autonomo e poi presentare la decisione all’assemblea condominiale. Quanto ai manufatti che potrebbero contenere amianto, a titolo esemplificativo, possono essere: tegole tipo marsigliese; lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature); serbatoi, cassoni per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento, canne fumarie e comignoli; pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate; gronde e discendenti, ma anche tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile). Come nella fattispecie affrontata dal Tribunale di Roma, con sentenza del 26 luglio 2017, n. 15236 relativa al verificarsi di infiltrazioni, rivelatesi di amianto, in un immobile condominiale.

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