Secondo il Tar Permesso di costruire e agibilità a volte non coincidono
L’immobile risulta abitabile ma realizzato in modo difforme dal progetto approvato e dunque resta sanzionabile sul piano edilizio e urbanistico: un conto, infatti, è il permesso di costruire e un altro il certificato di agibilità, che sono legati a presupposti diversi e non sovrapponibili. Irrilevanti, poi, l’accatastamento dei locali e l’affidamento del privato: il primo costituisce solo un adempimento di tipo fiscale, l’altro non può essere tutelato nonostante l’inerzia dell’amministrazione nel reprimere l’abuso edilizio. È quanto emerge dalla sentenza 348/19, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, secondo quanto scrive…
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