USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PORTIERE
L’art. 74 del D.Lgs. 81/2008 definisce il dispositivo di protezione individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“. I requisiti che contraddistinguono un dispositivo di protezione individuale sono il fatto che l’attrezzatura sia indossata e la sua idoneità a proteggere il lavoratore dai rischi derivanti dall’attività lavorativa che lo stesso é chiamato a svolgere. Non sono, tra…
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