STATUTO
Allegato “A” al repertorio n. 1216/939
STATUTO FEDERPROPRIETA’
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 COSTITUZIONE
FEDERPROPRIETA’ Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia (già costituita con la denominazione ANPE Associazione nazionale della proprietà edilizia per atto dell’8/10/1992 n. 5086 di repertorio del notaio dott. Alberto Vladimiro Capasso, registrato a Roma il 27/10/1992) non ha scopo di lucro né per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali.
Essa ha sede in Roma, alla via S. Nicola da Tolentino n. 21, e rappresenta, in sede nazionale e internazionale, la categoria dei proprietari di immobili promuovendo la proprietà immobiliare ed i servizi ad essa connessi; rappresenta, inoltre, qualsiasi altro soggetto avente interesse alla tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori.
Per il raggiungimento degli scopi statutari, di cui al seguente art. 2, essa può istituire (apposite) sedi e delegazioni sia nel territorio nazionale sia all’estero.
Essa può inoltre aderire ad organizzazioni internazionali aventi analoghe finalità nonché ad organizzazioni nazionali operanti in settori connessi.
ART. 2
SCOPI E ATTIVITA’
La FEDERPROPRIETA’ si propone i seguenti scopi:
1. tutelare gli interessi della proprietà immobiliare e curarne lo sviluppo in armonia con l’ambiente ed il territorio, rappresentando i proprietari immobiliari, anche in quanto consumatori, sul piano nazionale ed internazionale, nei confronti delle istituzioni e delle forze politiche, sociali ed economiche nonché dei gestori dei pubblici servizi, delle associazioni dell’inquilinato e degli amministratori di condominio;
2. fornire, per il raggiungimento dei fini di cui al precedente n. 1, consulenza ed assistenza, anche tramite le associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’, istituendo ed erogando ogni servizio idoneo;
3. promuovere l’afflusso del risparmio verso l’investimento immobiliare favorendo in particolare l’accesso alla proprietà dell’abitazione in conformità con i principi della Costituzione italiana;
4. curare, anche attraverso lo studio di soluzioni tecnico-economiche, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ambientale, artistico e naturalistico;
5. individuare e diffondere i mezzi e le occasioni per l’arricchimento culturale dei proprietari d’immobili e concorrere con la Comunità Europea, con le Istituzioni nazionali, con le Regioni, Comuni e con enti pubblici e privati a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della proprietà edilizia e dei servizi ad essa connessi, dell’ambiente e dei diritti dei consumatori, promuovere ed indire corsi di formazione e seminari nazionali e territoriali, ivi compresi quelli per amministratori di condomini;
6. incentivare la partecipazione dei proprietari ed utenti di immobili al risparmio energetico, alla realizzazione di condizioni favorevoli ad accordi tra categorie e allo sviluppo equilibrato ed armonico del contesto in cui vivono nonché alla valorizzazione degli spazi urbani comuni e delle risorse ambientali;
7. stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori a qualsiasi titolo dipendenti dai proprietari immobiliari (compresi quelli addetti alle singole unità abitative o all’assistenza delle singole persone).
Essa inoltre può costituire organizzazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità, ovvero operanti in settori connessi, ferma restando la facoltà di aderire ad enti e/o associazioni già esistenti nel medesimo ambito.
Allo stesso modo, inoltre, possono aderire alla Federazione Enti e soggetti pubblici o privati ed organismi da essi promossi e/o partecipati nel capitale che abbiano precipui interessi e/o funzioni nei settori della proprietà immobiliare dell’edilizia e dell’ambiente con sede o domicilio in uno dei paesi della Comunità Europea.
ART. 3 SOCI
Possono chiedere di far parte della FEDERPROPRIETA’ quali soci effettivi le associazioni provinciali della proprietà edilizia e dell’ambiente rappresentate da soggetti di comprovata etica e moralità attestata attraverso formale autodichiarazione che abbiano non meno di 20 soci.
Possono, inoltre, aderire Enti pubblici ed organismi da essi promossi e/o partecipati nel capitale che abbiano precipui interessi e/o funzioni nei settori della proprietà immobiliare, dell’edilizia e dell’ambiente.
I soci effettivi godono di tutti i diritti loro attribuiti dal presente statuto compresi quelli elettorali.
Sono inoltre iscritti quali soci aderenti i soci delle associazioni che fanno parte della FEDERPROPRIETA’ e che sono inseriti nei rispettivi elenchi nominativi che le associazioni stesse debbono inviare secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, corrispondendo per ciascuno l’aliquota stabilita.
Le domande di iscrizione quali soci effettivi debbono essere presentate con la sottoscrizione del legale rappresentante, alla segreteria della FEDERPROPRIETA’: quelle delle Associazioni territoriali debbono essere corredate con:
a. lo statuto dell’associazione richiedente conforme in ogni sua parte al modello tipo approvato con delibera della giunta esecutiva nazionale.
b. l’elenco nominativo dei componenti degli organi sociali dell’associazione con l’indicazione del legale rappresentante;
c. l’elenco nominativo dei soci corredato delle relative generalità ed indirizzi; tale elenco dovrà essere aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno;
d. la dichiarazione espressa di accettazione dello statuto della FEDERPROPRIETA’ e di tutti gli obblighi da esso derivanti;
Sull’accettazione delle domande delibera la Giunta esecutiva; l’accettazione é subordinata al pagamento della quota per l’hanno in corso.
L’iscrizione alla FEDERPROPRIETA’ è a tempo indeterminato. Lo scioglimento del vincolo associativo può avvenire:
1. per recesso del socio con decorrenza dalla fine dell’anno in cui é esercitato tale diritto;
2. per decadenza del socio deliberata dalla Giunta esecutiva – sentito il parere del Collegio dei Probiviri – per comportamenti contrastanti con lo statuto, gli interessi e 1’immagine della FEDERPROPRIETA’; avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Consiglio direttivo, ricorso che peraltro non sospende l’efficacia del provvedimento;
3. per mancato adempimento delle obbligazioni statutarie.
ART.4 OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
Le Associazioni territoriali di Federproprietà sono obbligate al rispetto di tutte le norme di cui al presente Statuto e delle sue eventuali successive variazioni.
In particolare esse devono:
a) adeguare il proprio statuto secondo il testo approvato dalla Giunta Esecutiva di Federproprietà. Le associazioni già aderenti a Federproprietà potranno mantenere i loro statuti salvo che non risultino in contrasto con quello nazionale in relazione agli scopi ed äi meccanismi democratici di partecipazione; in caso di statuti difformi gli stessi dovranno essere adeguati pena lo scioglimento automatico del vincolo associativo;
b) effettuare il rinnovo delle proprie cariche non oltre 30 (trenta) giorni prima delle rispettive scadenze a mezzo assemblee presenziate dal Presidente nazionale di Federproprietà o suo delegato cui dovrà pervenire formale convocazione accettata almeno 20 giorni prima della data di convocazione;
c) adottare un modello di domanda di ammissione che contempli, in caso di scioglimento del rapporto associativo con Federproprietà o di prolungata inattività dell’associazione, la facoltà di Federproprietà di nominare un delegato per la continuità delle relazioni sindacali ed assistenziali direttamente con i singoli soci di tali associazioni;
d) impegnarsi a ricorrere in via diretta ed esclusiva al Collegio Nazionale dei Probiviri per ogni contestazione e/o controversia comunque riguardante la sfera e l’attività associativa incluse controversie con altri organismi periferici e/o con la Federazione Nazionale e ad accettarne le decisioni con valore di lodo arbitrale irrituale.
ART. 5 QUOTA ASSOCIATIVA
La quota è determinata annualmente dal Consiglio direttivo ed è composta da un importo fisso per ogni soggetto iscritto e, per le associazioni territoriali, da altro importo fisso per ogni socio iscritto a ciascuna associazione.
La quota associativa annuale deve essere corrisposta da ogni associazione socia effettiva con allegato l’elenco nominativo, completo di generalità ed indirizzo, del corrispondenti soci entro la fine del mese successivo a quello di ciascuna iscrizione. In caso di mancato pagamento, la Giunta esecutiva, ferma la possibilità di pronunciare la decadenza del socio al sensi dell’art. 3, potrà sospenderne il diritto di partecipazione all’Assemblea.
La quota associativa é intrasmissibile e non é rivalutabile.
TITOLO SECONDO – ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO
ART. 6 ORGANI
Gli Organi della Federproprietà sono:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio direttivo;
C. la Giunta esecutiva;
d. il Presidente;
e. il Tesoriere;
f. il Collegio del Probiviri;
g. il Collegio del Revisori legali;
h. i Comitati Regionali
ART. 7 L ‘ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da:
a) i Presidenti delle associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’, con diritto ad un voto personale ciascuno, ovvero i loro delegati. 1 Presidenti delle associazioni socie effettive o i loro delegati, oltre al voto personale, esprimono anche un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti alla rispettiva associazione, come risultante dall’elenco di cui al precedente art. 5, nella misura di un voto ogni duecento soci; il diritto al voto proporzionato al numero del propri soci å riconosciuto esclusivamente alle associazione che siano iscritte a FEDERPROPRIETA’ da oltre due anni;
b) i componenti del Consiglio direttivo della FEDERPROPRIETA’ con diritto ad un voto personale ciascuno, cumulabile con il voto derivante da altro titolo;
c) i legali rappresentanti di altri enti e/o organismi aderenti che siano iscritti a FEDERPROPRIETA’ da oltre due anni.
Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria della FEDERPROPRIETA’ almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale, i Probiviri e i Revisori legali. L’Assemblea è l’organo della FEDERPROPRIETA’ che provvede all’attuazione delle finalità istitutive della Federazione stessa; sono, tra l’altro, di sua esclusiva competenza:
1) le delibere di indirizzo generale riguardanti l’attività della FEDERPROPRIETA’;
2) gli atti di programmazione e di amministrazione straordinaria della FEDERPROPRIETA’;
3) l’approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo nonché del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
4) la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e dei componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori legali;
5) le modifiche del presente statuto;
6) lo scioglimento della Federproprietà.
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’ in regola con il pagamento della quota che rappresentino almeno 1/3 di tutti i soci aderenti alla FEDERPROPRIETA’.
La convocazione dell’Assemblea é diramata dal Presidente sulla rivista “La Proprietà Edilizia” o sul sito “www.federproprieta.it” almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione -termine questo che può essere ridotto della metà in caso di urgenzae contenente l’ordine del giorno nonché la data, l’ora e il luogo della riunione.
L’Assemblea é validamente costituita quando i partecipanti siano portatori di un numero di voti pari ad almeno la metà del totale dei voti spettanti a tutte le associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’ in regola con il pagamento della quota; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo la prima, é sufficiente la partecipazione di portatori di un terzo dei predetti voti.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e, in assenza anche di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età; funge da segretario il Segretario generale e, in sua assenza o impedimento, il vice Segretario generale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti.
Delle riunioni dell’Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L’Assemblea, ogni tre anni, provvede al rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo e dei collegi dei Revisori legali e dei Probiviri; non può accedere alle cariche sociali chi fa parte di associazioni od organizzazioni che per natura o finalità possano essere in contrasto o in concorrenza con Federproprietà. Per tali elezioni, si procede, con votazione a scrutinio segreto, su liste di nominativi distinti per organo e corrispondenti nel numero a quello previsto per ciascun organo. Le liste debbono essere depositate presso la sede sociale, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, e debbono essere presentate a cura di una o più associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’ con diritto di partecipazione all’assemblea e che rappresentino almeno un terzo del totale di tutti i soci aderenti; il presentatore della lista é garante delle candidature e delle relative accettazioni. Per le operazioni elettorali e lo scrutinio delle schede l’assemblea nomina tre scrutatori tra i componenti del Consiglio Direttivo presenti che ricoprano tale funzione da almeno due mandati.
A chiusura di ogni riunione l’Assemblea nomina una Commissione di verifica dei poteri per la riunione successiva, composta da tre membri effettivi -di cui uno con funzione di Presidente e da due supplenti. La Commissione, prima dell’apertura dei lavori assembleari, accerta il possesso dei requisiti di partecipazione dei Soci presentando alla Presidenza dell’Assemblea le relative risultanze.
L’Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali insediata dal Presidente uscente ed elegge, nel suo seno, il Presidente della riunione e la Commissione di verifica dei poteri; risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti, calcolati secondo quanto sopra stabilito, e, a parità di voti, di quella depositata per prima nella sede sociale.
ART. 8 LA CONSULTA NAZIONALE FEDERPROPRIETA’ AMBIENTE
E’ istituita, nell’ambito della Federazione, la Consulta Nazionale per l’Ambiente con il compito di organizzare e rappresentare, in seno alla stessa, in modo unitario le istanze e le problematiche del settore e di contribuire alla individuazione, elaborazione ed attuazione di politiche ed azioni dirette alla tutela dell’ambiente nonché a promuovere processi produttivi ed espansivi naturalmente sostenibili.
Il Presidente Onorario della Consulta, il Presidente Effettivo, il Vice Presidente ed i Componenti della stessa sono nominati dal Presidente Nazionale di Federproprietà.
ART. 9 LE COMMISSIONI
Possono essere costituite Commissioni con il compito di coadiuvare il Presidente Nazionale per l’approfondimento delle problematiche connesse con le attività associative. Ciascuna Commissione sarà presieduta da un Presidente. I Presidenti e i Componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente Nazionale di Federproprietà.
ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio direttivo é composto almeno da 35 componenti, sino ad un massimo di 85, eletti ogni triennio dall’Assemblea e rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, con funzioni consultive, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori legali.
Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, possibilmente ogni sei mesi e, in via straordinaria, qualora lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta allo stesso Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente anche con telescritto inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno degli argomenti da discutere; in caso di urgenza il termine della convocazione è ridotto a tre giorni.
Il Consiglio direttivo é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e, in mancanza di tale maggioranza, dopo un’ora, con la presenza di un terzo dei suoi componenti in carica.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale nelle votazioni il voto del Presidente. Le votazioni concernenti persone che. rivestöno cariche sociali hanno luogo con scrutinio segreto.
1 componenti del Consiglio direttivo che non partecipino a tre riunioni consecutive, possono, su proposta del Presidente, essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
Qualora il numero dei componenti del Consiglio direttivo venga a ridursi, per dimissioni o altre cause, esso può essere integrato per cooptazione su proposta del Presidente.
Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio direttivo sono affidate al Segretario generale, ovvero in sua assenza o impedimento, al Vice Segretario generale.
Il Consiglio direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente e, su proposta di questi, i Vice Presidenti, il Tesoriere e da tre a quindici componenti della Giunta esecutiva; l’elezione per le predette cariche può avvenire anche per acclamazione.
Oltre alle funzioni sopra menzionate, il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) assistere il Presidente nello svolgimento della sua attività e nell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) esaminare la relazione annuale e i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) esprimere il parere sulle delibere eccedenti la normale amministrazione e deliberare su quanto ad esso espressamente demandato dallo Statuto 0 dall’Assemblea dei soci;
d) stabilire, su proposta del Presidente, eventuali compensi per i componenti degli organi cui siano attribuiti particolari incarichi, compiti o funzioni.
ART. 11 LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva é composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da tre a quindici componenti eletti nel suo seno dal Consiglio direttivo. Ai lavori della stessa partecipa il Presidente della Consulta Nazionale per l’Ambiente.
La Giunta é convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno, senza particolari formalità e con un preavviso minimo di tre giorni; deve comunque essere convocata nell’imminenza delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le sue delibere, su qualsiasi argomento, sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente; della riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario generale.
La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e assolve a quelle ad essa affidate dal presente Statuto. Su proposta del Presidente:
a) approva il modello di statuto da adottarsi a cura di tutte le associazioni aderenti con annesso modello di domanda di iscrizione;
b) delibera sulle domande di adesione delle associazioni territoriali e degli altri enti ed organismi previsti dal presente Statuto;
c) delibera la decadenza da socio effettivo per quanti da oltre un anno non svolgano attività o che risultino inadempienti alle norme del presente statuto;
d) ove necessario, per il caso di cui alla precedente lett. c) nomina, su proposta del Presidente, un delegato per la gestione dei rapporti istituzionali e con i soci aderenti. Qualora il numero del componenti della Giunta esecutiva venga a ridursi, per dimissioni o altre cause, esso può essere integrato per cooptazione su proposta del Presidente.
ART. 12 IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della FEDERPROPRIETA’, viene eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, dura in carica tre anni ed é rieleggibile.
Il Presidente, nell’ambito degli indirizzi statutari, delle deliberazioni dell’Assemblea e di ogni conseguente decisione del Consiglio direttivo, assume le determinazioni necessarie per il regolare svolgimento dell’attività federale, sotto il profilo politico-programmatico, gestionale, organizzativo, amministrativo e finanziario.
Le attribuzioni del Presidente comprendono, tra l’altro, i seguenti poteri:
a) assumere e licenziare il personale dipendente;
b) concludere contratti compresi quelli relativi ad incarichi di collaborazione;
c) determinare spese nel rispetto dei singoli capitoli di bilancio;
d) nominare delegati per promuovere la costituzione di associazioni locali anche a livello regionale tra proprietari immobiliari ovvero revocarli;
e) determinare la decadenza da socio effettivo per quelle associazioni iscritte che da oltre un anno non svolgano attività o che risultino inadempienti alle norme del presente statuto;
f) proporre l’integrazione per cooptazione dei componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva;
g) firmare, congiuntamente con il Tesoriere, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
h) costituire commissioni per l’approfondimento delle tematiche relative agli scopi ed alle finalità associative. All’interno delle suddette commissioni possono essere costituiti, sempre su iniziativa del Presidente di Federproprietà, anche comitati d’onore;
i) presenziare le assemblee indette dalle associazioni territoriali per il rinnovo delle cariche associative;
l) costituire le Commissioni di cui al precedente articolo 9 designandone il Presidente;
m) designare il Presidente Onorario, il Presidente Effettivo, il Vice Presidente ed i Componenti della Consulta Nazionale Federproprietà Ambiente con facoltà di modificarne la composizione al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici;
n) compiere tutti gli atti non demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell’interesse dell’Associazione potendo anche sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi d’urgenza, salvo ratifica alla prima adunanza successiva.
ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio direttivo può eleggere Presidente onorario una persona che abbia acquisito particolari meriti nella tutela della proprietà immobiliare e dell’ambiente.
Il Presidente onorario partecipa alla vita della FEDERPROPRIETA’ in ogni sua attività ed interviene, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
ART. 14 I VICE PRESIDENTI
A ciascuno dei Vice Presidenti, il Presidente può affidare, informandone il Consiglio direttivo, compiti ed incarichi specifici nei vari settori di attività della FEDERPROPRIETA’; uno di essi viene designato dal Presidente quale Vicario. Quest’ultimo sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento attenendosi alle disposizioni che egli gli fornirà. Potrà, in tal caso firmare congiuntamente con il Tesoriere gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.
ART. 15 IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della FEDERPROPRIETA’ provvedendo all’amministrazione delle entrate e delle uscite nei limiti del bilancio preventivo e delle relative delibere degli organi competenti a norma del presente statuto.
Il Tesoriere firma, congiuntamente con il Presidente, gli ordinativi d’incasso ed i mandati di pagamento; predispone, d’intesa con il Presidente, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, unitamente alla sua relazione, all’esame ed all’approvazione degli organi competenti ai sensi del presente Statuto.
In caso di impedimento del Tesoriere la firma degli ordinativi d’incasso e dei mandati di pagamento é attribuita al Vice Presidente Vicario congiuntamente al Presidente.
ART. 16 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri é composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea fra i non soci.
In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente quando non vi abbia direttamente provveduto l’Assemblea.
Il Collegio giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni sia da parte dei Soci che degli organi della Federazione Nazionale.
In particolare, il Collegio dei Probiviri esprime un giudizio inappellabile e vincolante, per ogni controversia che ad esso venga deferita dal Presidente della Federazione Nazionale o dalle parti tra cui la controversia è insorta.
Il Collegio dei Probiviri adotta le procedure più idonee per assicurare il rispetto del principio dell’integrità del contraddittorio e dei diritti della difesa.
La pronuncia del Collegio assume valore di lodo arbitrale irrituale.
La carica di proboviro é incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.
ART. 17 IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
Il Collegio dei Revisori legali viene eletto dall’Assemblea ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti.
I componenti effettivi nominano, tra di loro, il Presidente.
I Revisori legali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’incarico di Revisore legale é incompatibile con qualsiasi altra carica della FEDERPROPRIETA’.
I Revisori legali vigilano, individualmente o collegialmente, sull’andamento della gestione finanziaria della FEDERPROPRIETA’.
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed é suo compito redigere una relazione sul bilancio consuntivo annuale della FEDERPROPRIETA’.
ART. 18 I COMITATI REGIONALI
In ogni regione le associazioni socie effettive, potranno costituire, previa formale autorizzazione del Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETA’, un Comitato regionale di coordinamento con lo scopo di promuovere, affermare e difendere in sede regionale gli obbiettivi statutari.
Il Comitato avrà altresì funzioni di coordinamento e di potenziamento politico ed organizzativo della realtà territoriale.
Esso sarà costituito dai Presidenti e dai Segretari delle associazioni stesse ed avrà sede, di forma, presso l’associazione provinciale del capoluogo della regione.
II Comitato eleggerà fra i propri componenti il Presidente ed il Segretario regionale che dureranno in carica tre anni.
I rapporti con gli enti ed organismi pubblici e privati a carattere regionale saranno riservati al Presidente del Comitato regionale che esprimerà le posizioni e decisioni preventivamente assunte dal Comitato.
Le spese di funzionamento del Comitato regionale restano a carico delle associazioni socie effettive della FEDERPROPRIETA’ della rispettiva regione.
ART. 19 I DELEGATI
Il Presidente può nominare delegati per promuovere la costituzione di associazioni locali tra proprietari immobiliari e può, altresì, revocarli.
Tali incarichi di norma di durata semestrale potranno essere prorogati.
I Delegati Provinciali, acquisite almeno venti adesioni, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, procedono alla costituzione di un’associazione locale di proprietari immobiliari adoperandosi successivamente per la sua iscrizione quale socio effettivo della FEDERPROPRIETA’.
TITOLO TERZO – PERSONALE E AMMINISTRAZIONE
ART. 20 IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale viene nominato dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo; può essere nominato anche un Vice Segretario generale.
Il Segretario generale è il capo del personale ed ha l’obbligo di mantenere e curare la disciplina dei dipendenti e di sovrintendere al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.
Il Segretario generale collabora con il Presidente per il miglior funzionamento della FEDERPROPRIETA’ e gli propone i provvedimenti più idonei in materia disciplinare e di trattamento economico e giuridico dei dipendenti.
Il Segretario generale assolve alle funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni degli organi, esprimendo anche il proprio parere in ordine agli argomenti concernenti materie di sua competenza.
Il Segretario generale custodisce i libri, gli atti e i documenti concernenti l’attività della FEDERPROPRIETA’.
ART. 21
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Il Presidente assume il personale necessario per l’attuazione delle finalità istitutive e determina, sentiti la Giunta esecutiva e il Segretario generale, l’inquadramento giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e degli eventuali collaboratori, sempre nel rispetto del bilancio.
Il Presidente, sentito il Segretario generale, può predisporre un regolamento per il personale e per il funzionamento degli uffici e dei servizi da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo.
ART. 22
BILANCI-PATRIMONIO-AVANZI DI GESTIONE
I bilanci – preventivo e consuntivo – riferiti a ciascun anno solare vengono discussi ed approvati nei termini e con le modalità appresso stabilite.
Il bilancio di previsione, predisposto dalla Giunta esecutiva, deve essere fatto proprio dal Consiglio direttivo entro il mese di novembre dell’anno precedente; il bilancio consuntivo, predisposto dalla Giunta e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori legali, deve essere fatto proprio dal Consiglio direttivo entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Ambedue i bilanci, preventivo e consuntivo, debbono essere sottoposti per l’approvazione all’Assemblea ordinaria della FEDERPROPRIETA’: il preventivo di norma entro il mese di dicembre dell’anno precedente e il consuntivo, di norma, entro il mese di aprile dell’anno successivo. I bilanci, per ogni eventuale preliminare consultazione da parte dei soci debbono essere depositati presso la sede della FEDERPROPRIETA’ almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.
La FEDERPROPRIETA’ può acquistare beni immobili da adibire a propria sede o ad uffici per l’espletamento della propria attività.
Il patrimonio della FEDERPROPRIETA’ è costituito dai beni mobili e immobili di sua appartenenza, dalle quote dei soci e dai contributi elargiti da quanti abbiano interesse al perseguimento delle sue finalità statutarie.
L’inventario del patrimonio deve essere aggiornato annualmente a cura del Segretario generale.
Ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato dall’Assemblea all’attuazione delle finalità della FEDERPROPRIETA’ o al fondo di riserva e non potrà comunque essere distribuito ai soci; il tutto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 23 SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento della FEDERPROPRIETA’ deve essere deliberato dall’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con l’assenso di almeno la metà dei voti degli aventi diritto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea, nella stessa riunione, nominerà un collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione delle residue attività patrimoniali che dovranno essere devolute a fondazioni od associazioni con finalità analoghe a quelle della FEDERPROPRIETA’ o comunque di pubblica utilità o di beneficenza, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge e le consuetudini riguardanti le associazioni sindacali di categoria, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad ogni eventuale successiva modificazione.
F.to: Massimo Anderson – Marco Ciotola notaio. Vi é sigillo