La mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’assemblea non inficia la validità della delibera

Secondo lla  Corte di Cassazione (ordinanza n. 27163) pubblicata in data 16 novembre 2017 la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Ppesidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 16/07/1980, n. 4615; Cass. Sez. 2, 27/06/1987, 5709)>>.  Ed invero la sottoscrizione del verbale a cura del presidente e del segretario è utile, ai fini probatori, alla stessa stregua delle scritture private, per dimostrare la provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori. Quand’anche l’obbligo di sottoscrizione fosse sancito dal regolamento condominiale, l’omissione non comporterebbe l’automatica invalidità della delibera, trattandosi comunque di verbale redatto sotto la direzione del presidente e soltanto da questo non firmato. In realtà, ricorda la Corte di Cassazione, <<l’effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2017, n. 11375)>>.

 

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