Il giudizio in merito alla prevalenza delle esigenze dei portatori di handicap su quelle connesse alle distanze legali è già stato dato con la legge n. 13/1989

La Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza. 7273/2015 ha stabilito che le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra gli edifici e tra questi ed i terreni confinanti, poiche’ sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini dannose tra edifici frontistanti ma anche, con lo stabilire una distanza tra le costruzioni superiori a quella prevista dall’articolo 873 c.c., a tutelare l’assetto urbanistico del territorio, vanno osservate a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, in quanto conservano carattere integrativo delle norme del codice civile anche qualora siano inserite in un contesto normativo come il piano regolatore, volto a tutelare il paesaggio o regolare l’assetto del territorio, poiche’ tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati. Pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino dello stato degli immobili” (ex plurimis Cass., sez. 6 – 2 , ordinanza n. 3854 del 2014; sez. 2 , sentenza n. 24013 del 2008).

 

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