In alcuni casi il permesso di costruire va esibito al vicino

Il proprietario del terreno confinante ha diritto a prendere visione del progetto edilizio del vicino anche se quest’ultimo si oppone: in base alla legge sulla trasparenza, infatti — scrive Italia Oggi — è possibile ottenere dal Comune una copia del permesso di costruire rilasciato dagli uffici dell’ente locale, benché il titolare dell’autorizzazione si opponga: nell’ostensione del documento non vengono in gioco valori come la privacy delle persone, ma profili soltanto pubblicistici, laddove l’accesso al nuovo immobile da realizzare prevede il passaggio sulla proprietà del vicino richiedente. È quanto emerge dalla sentenza 1136/126, pubblicata dalla sede di Lecce del Tar Puglia, seconda sezione. Sbaglia il Comune: non può esimersi dal rilasciare una copia del titolo edilizio assentito al proprietario del terreno che vede come il fumo negli occhi l’iniziativa del confinante, di cui ha saputo in paese in maniera via informale; il progetto prevede un immobile residenziale e un garage e sull’accesso al cespite esiste già una controversia con l’ente locale. L’amministrazione motiva il rifiuto dell’ostensione facendo riferimento all’opposizione del titolare dell’autorizzazione. Ma l’articolo 24, comma 6 lettera d) della legge 241/90 — spiega il quotidiano — legittima il diniego del Comune soltanto se la diffusione della copia del documento può ledere la riservatezza delle persone, mentre il permesso a costruire costituisce un atto che per sua stessa natura è soggetto al controllo del terzo confinante. Il fatto che il richiedente sia proprietario del terreno limitrofo gli conferisce un interesse qualificato dal punto di vista giuridico a ottenere l’accesso al documento. All’ente locale non resta che pagare le spese di giudizio.

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