La Cassazione: nello stalking di vicinato la vittima è sempre «credibile»

Atti persecutori in condominio: la Cassazione ha ormai definito i contorni dello stalking tra vicini, soprattutto sulla credibilità di chi ha fatto querela, accreditandola di fatto quando non si possano ravvisare «intenti calunniatori o contrasti economici». La sentenza 26878/2016 — scrive Il Sole 24 Ore — ha riconosciuto la fattispecie del reato di cui all’articolo 612 bis del Codice penale nella condotta del condominio che rappresenti elementi concreti tali da esasperare il vicino di casa, inducendolo ad assumere terapie tranquillanti, ad assentarsi dal luogo di lavoro ed a creare nel medesimo uno stato di ansia che gli renda la vita impossibile. In particolare la Suprema Corte ritiene che questa condotta sia penalmente rilevante e che l’intento della parte lesa che ha denunciato il reato non sia mosso da vendetta, da intenti calunniatori o da contrasti economici.

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