Condominio: sì alla divisione di un immobile nel rispetto degli altri condòmini

Secondo la Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24/06/2016 n° 13184, il proprietario esclusivo di un immobile può effettuare la suddivisione dello stesso in due unità, se non vi è prova che ciò possa danneggiare gli altri condomini. Nella vicenda in esame una condomina aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato illegittima la suddivisione dell’appartamento in due unità immobiliari, effettuata dalla ricorrente. I giudici hanno accolto il ricorso, non condividendo la pronuncia   di merito, che faceva  riferimento ad eventuali, e più intense utilizzazioni dei servizi e della cosa comune causate dall’insediamento, nell’edificio condominiale, di un ipotetico, nuovo nucleo familiare, in caso di vendita di una delle unità immobiliari ottenute dalla suddivisione. Il condomino ha il diritto di godere e disporre dell’appartamento, apportandosi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini (Cass. 2493/1967; 2683/1980). In sostanza, al fine di verificare la legittimità dell’intervento edilizio compiuto nell’appartamento, occorre accertare se tale realizzazione abbia determinato o sia comunque in concreto, seppure potenzialmente, in grado di arrecare pregiudizio all’utilizzazione e al godimento della cose comuni che ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. spetta ai comproprietari. La Suprema Corte ha rilevato che il convincimento della Corte territoriale,  è sorto senza aver previamente verificato in concreto l’effettiva incidenza che l’aumentato numero di condomini avrebbe determinato sull’uso delle cose comuni; in effetti, sarebbe stato opportuno compiere in tal senso, un’indagine approfondita, tenendo presente diversi elementi, quali l’ubicazione, la struttura e le dimensioni del fabbricato condominiale con la descrizione delle parti comuni, per appurare l’eventuale compromissione dei diritti degli altri condomini per effetto del concorrente uso di un ulteriore nucleo familiare. Tra l’altro, la paventata situazione dannosa per gli altri condomini non era desumibile dalla circostanza che il regolamento condominiale preveda l’esistenza di sole 14 unità, senza che fosse stato in alcun modo accertata alcuna prescrizione vincolante né alcun divieto di suddivisione degli immobili.

 

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