Morosità: nel termine di grazia va pagato tutto quanto dovuto dal conduttore

Secondo la Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 17692 del 07-09-2016 , principio già espresso da Cass. n. 13407/2001, a norma dell’art. 55 della legge n. 378 del 1978, il comportamento del conduttore che sana la morosità, nell’ambito del procedimento di intimazione per sfratto, deve consistere nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia concesso dal giudice (e non quanto solamente intimato con l’atto di sfratto).

 

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