Responsabilità per mala gestio
L’amministratore rischia la responsabilità per mala gestio qualora, senza autorizzazione, affidi le attività proprie ad una società terza. Come noto, al momento della nomina tra condominio e amministratore si instaura un rapporto di natura fiduciaria, per effetto del quale l’amministratore deve svolgere l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, ponendo in essere condotte rispondenti all’interesse comune dei condòmini. Secondo un recente orientamento, tale vincolo di fiducia andrebbe inevitabilmente ad incrinarsi nell’ipotesi in cui l’amministratore non svolga personalmente l’incarico conferitogli dall’assemblea, ma nel corso del proprio mandato si avvalga…
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