Sì alla ripartizione parziale delle spese condominiali per lavori straordinari
In caso di lavori straordinari che riguardino soltanto uno degli edifici che compongono il complesso condominiale è corretto ripartire la spesa tra i soli condomini dello stabile interessato, anche facendo applicazione delle tabelle millesimali in uso per l’intero assetto proprietario. Il principio in questione — scrive Italia Oggi — è stato recentemente confermato dal Tribunale di Milano (sentenza n. 8279 del 21 luglio 2018), che ha rigettato l’eccezione di nullità della delibera assembleare che aveva autorizzato l’intervento di manutenzione, facendo applicazione dell’istituto del c.d. condominio parziale. Nella specie una condomina, proprietaria di un posto auto nel cortile comune e di un laboratorio ubicato in uno degli edifici dei quali si componeva il complesso condominiale, aveva chiesto l’accertamento e la dichiarazione giudiziale della nullità di una serie di deliberazioni assembleari le quali, a suo dire, avrebbero avuto oggetto illecito per la violazione del disposto dell’art. 1123 c.c. (relativo alle modalità di ripartizione delle spese comuni), per la irregolare convocazione delle varie assemblee e per l’esorbitanza dalle relative attribuzioni degli argomenti posti all’ordine del giorno e quindi deliberati. Con tali deliberazioni erano stati autorizzati una serie di lavori di consolidamento dello stabile nel quale era situato il laboratorio di proprietà della condomina. Poiché gli interventi da effettuare riguardavano soltanto detto edificio, l’amministratore aveva provveduto a convocare delle assemblee ristrette ai soli proprietari delle unità immobiliari ivi comprese e in quella sede si era deciso di ripartire i relativi costi soltanto tra i condomini interessati, utilizzando le tabelle millesimali relative all’intero complesso condominiale, in assenza di tabelle ad hoc per ogni singolo stabile.
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