Il giudice: Via libera alla piscina in giardino perché costituisce una mera pertinenza dell’abitazione
Il Comune non può negare il permesso di costruire in sanatoria perché il prefabbricato ha dimensioni modeste, non amplia superficie e funzionalità economica dell’immobile né altera in modo significativo l’assetto del territorio. È quanto emerge dalla sentenza 1074/19, pubblicata dalla prima sezione della sede di Lecce del Tar Puglia, che ha accolto il ricorso della proprietaria del fabbricato a uso residenziale in zona agricola, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Non si può ritenere nuova costruzione la piscina di tre metri per sei. E ciò anche se il prefabbricato non risulta del tutto interrato, come nota il direttore dell’area tecnica dell’ente locale nel rigettare la domanda di regolarizzazione ex articolo 36 dpr 380/01. In realtà pure in materia edilizia si applica la nozione di cui all’articolo 817 Cc che individua come pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell’immobile principale. E la piccola piscina non viola standard e indici di copertura degli interventi edilizi né aumenta il carico urbanistico della zona. Insomma: il prefabbricato è un manufatto adeguato soltanto all’uso effettivo e quotidiano da parte del proprietario dello stabile, mentre non può essere utilizzato in modo autonomo. Risultato? La piscina è attratta nell’ambito dell’originaria destinazione residenziale dell’immobile cui si riferisce; costituiscono invece meri volumi tecnici i mini-locali annessi che contengono i filtri per l’acqua e gli altri impianti tecnologici.
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