GIURISPRUDENZA

di Mauro Mascarucci *

1)  L’amministratore del condominio deve attivarsi autonomamente per rimuovere pericoli
Con la sentenza n. 46385/2015 la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un amministratore condominiale condannato prima dal giudice di pace, poi dal giudice monocratico del Tribunale, alla pena prevista per i reati di cui agli artt. 40 e 590 c.p.
L’uomo è considerato responsabile per non aver predisposto gli ordinari lavori di manutenzione all’edificio condominiale che avrebbero potuto impedire il ferimento di un minore provocato della caduta di parte del rivestimento della facciata.
Per i giudici, l’amministratore di condominio, in quanto titolare di una posizione di controllo, avrebbe avuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso e pertanto è giusto addebitargli negligenza, imprudenza ed imperizia a causa della violazione di norme cautelari di condotta la cui osservanza era concretamente esigibile.
2) È reato gettare rifiuti nel giardino del vicino
Secondo la Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 44458/2015 è punito ai sensi dell’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) il vicino che lancia dal suo balcone rifiuti nel giardino dell’inquilino che abita al piano di sotto. Non può essergli concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante sia incensurato, se a suo carico pendono procedimenti analoghi.
L’imputato occupava un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello dell’offeso, nel medesimo condominio, e veniva più volte personalmente sorpreso a lanciare oggetti di ogni tipo, tra cui una bottiglia, fino a far diventare il giardino sottostante un vero e proprio ricettacolo di rifiuti.
Sulla base di tali dichiarazioni e delle fotografie riversate in atti, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata.
3)  La canna fumaria montata sul muro di confine di un palazzo di pregio deve essere rimossa
Secondo la Corte di cassazione, Sezione 2 civile, 24 agosto 2015, n. 17072, l’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare (cfr. Cass. 20 agosto 2002 n. 12262; Cass. 17 maggio 1997 n. 4394). Ha commesso, per tale ragione, molestia la società che, con l’installazione di una canna fumaria, ha immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ne altera notevolmente l’estetica, imponendo una servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla condensazione dei fumi.
4)  Frasi offensive pronunciate in assemblea diffuse abusivamente dall’amministratore
La Corte di cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 44387/2015 ha condannato   un amministratore di condominio   per il reato previsto dall’art. 595 c.p. Secondo la Cassazione è punibile per diffamazione l’amministratore che trasmette a tutti i condomini una lettera offensiva in cui sono riportati epiteti denigratori verso altri comproprietari pronunciati da altre persone.
L’imputato aveva inviato, quale amministrare di condominio, una lettera a tutta i condomini rappresentando che nel corso di un’assemblea condominiale un geometra (rappresentante dell’INPDAP proprietario di circa un terzo degli immobili condominiali) si era espresso nei riguardi di due presenti sostenendo che i due «non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia  e delinquenti».
Uno degli offesi era presidente dell’assemblea condominiale nella quale erano volati gli ingiuriosi epiteti e aveva contestato in quella circostanza alcune voci del bilancio predisposte dal ricorrente, inducendo quest’ultimo a rassegnare successivamente le proprie dimissioni.
5)  La disciplina sulle distanze non si applica alle opere eseguite anteriormente alla costituzione del condominio
Secondo Corte di cassazione, Sezione 2 civile, 7 aprile 2015, n. 6923, in tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze di cui all’art. 889 c.c., non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che, in tal caso, l’intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l’insorgere del condominio, e, dall’altro lato, la costituzione, in deroga (o in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (principio enunciato con riferimento all’apertura di vedute – relative ad un edificio originariamente oggetto di proprietà esclusiva di una cooperativa – compiuta prima dell’alienazione delle singole unità immobiliari, evenienza ritenuta idonea ad integrare la condizione, rilevante ai sensi dell’art. 1062 c.c., della sussistenza di un’opera di asservimento, visibile e permanente, al momento dell’alienazione dei fondi da parte dell’unico originario proprietario).
* Avvocato, consulente

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