Le gronde sono parti comuni, pertanto, le spese ad esse riferite vanno divise tra i condomini

Secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 27154, depositata il 22 dicembre 2014, salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all’uso e al godimento comune, ancorché la funzione di copertura dell’edificio sia espletata da terrazzo di proprietà esclusiva.

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