Decreto ingiuntivo: nel giudizio di opposizione non si può sindacare la validità della delibera che ha approvato il rendiconto

Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 1458/2015 ha ribadito il principio giuridico che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è ammesso al debitore invocare la revoca del decreto sulla scorta dell’asserita invalidità della delibera assembleare. Infatti, le difese che è in grado di opporre il condòmino “moroso” avverso al decreto ingiuntivo possono riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non sono in grado di estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali.

Il Condominio otteneva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del singolo condòmino, avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali per gli anni 2008 e 2009, come da rendiconto approvato dall’assemblea. Il condòmino proponeva opposizione constatando non solo il decreto ma anche la delibera di approvazione dei bilanci condominiali. In accoglimento della pretesa il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava altresì nulla la delibera di approvazione del rendiconto. Il Tribunale annullava la sentenza del giudice di pace.

Spesso il condòmino moroso tenta di opporsi all’ingiunzione di pagamento sostenendo che di non dovere pagare le quote condominiali perché il rendiconto è sbagliato oppure è stato approvato irritualmente. Su questo punto, però, la sentenza in commento, per costante orientamento della Cassazione, ricorda che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali, non è ammesso invocare la revoca del decreto sulla scorta dell’asserita invalidità della delibera assembleare. Dunque, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo deve rimanere confinato “all’accertamento dell’idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e della persistenza o meno dell’obbligazione dedotta in giudizio” (Cassazione n. 10427/2000, n. 7569/1994), in quanto “il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cassazione Sezioni Unite 26629/2009).

 

 

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