L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può far considerare senz’altro lecite le immissioni

Con ricorso ex articolo 703 c.p.c. e articoli 1168 e 1170 c.c., unitamente a decreto ritualmente notificato, veniva convenuta  in giudizio davanti al Tribunale di Milano la societa’  srl. L’attore, premesso di essere proprietario di un’unità immobiliare al secondo piano di uno stabile  esponeva che in data 7 ottobre 2000 la societa’ srl., proprietaria dell’immobile al primo piano, installava un grosso macchinario per il condizionamento dell’area sul terrazzino condominiale senza il consenso del condominio, deturpando l’estetica dell’edificio e cagionando inquinamento acustico oltre i limiti della normale tollerabilita’, chiedeva la tutela possessoria e il risarcimento dei danni cagionati. Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 maggio 2015, n. 9660 in materia di immissioni, mentre e’ senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilita’ stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attivita’ produttive, l’eventuale rispetto degli stessi non puo’ far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilita’ formularsi alla stregua dei principi di cui all’articolo 844 c.c. (Cass. 14187 del 2006 e, da ultimo, Cass. 22283 DEL 2014). Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensita’ e capacita’ diffusiva, la soglia di accettabilita’ prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettivita’, cosi’ pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprieta’ del vicino, ancor piu’ esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per cio’ solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’articolo 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico. Tuttavia, pero’, l’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non puo’ fare considerare, senz’altro, lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilita’ formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).

Ora, nell’ipotesi in esame, la Corte di Milano si era limitata ad affermare che “(-..) non e’ oggetto di contestazione che allo stato le immissioni non eccedono la normale tollerabilita’, essendo al di sotto dei 3 decibel, come accertati dal CTU, e, pertanto, non sussistono ragioni per disporre la il rimozione di un impianto che non arreca immissioni intollerabili”. Pertanto, la Corte distrettuale aveva  errato nel ritenere che i danni conseguenti alle immissioni illecite andavano dimostrati perché i danni, di cui si dice, sono in re ipsa e nel rispetto dei presupposti di legge, avrebbero potuto essere liquidati con il criterio equitativo ai sensi dell’articolo 1226 c.c., come l’interessato aveva richiesto. E’ del tutto evidente che la Corte distrettuale affermava una conclusione, cui era  pervenuta, ma non chiariva i presupposti giustificativi e le ragioni poste a fondamento di quella decisione. In particolare, la sentenza, non conteneva alcuna indicazione, diretta o indiretta, dello stato dei luoghi e delle abitudini degli abitanti della zona e, neppure indicava, se nel valore fosse ricompreso il rumore di fondo, caratteristico della zona, e se la stessa rilevazione del rumore attenesse alle ore notturne o a quelle diurne. Sicche’ la sentenza non dava modo di apprendere se l’accertamento richiesto dalla norma di cui all’articolo 844 cc fosse stato effettuato e se fosse stato effettuato correttamente, o se invece, la Corte d’Appello avesse deciso esclusivamente alla stregua della disciplina pubblicistica in materia di inquinamento acustico.

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