Non pagano i tributi comunali anche gli immobili “assimilati” alle prime case

Il prossimo 16 giugno è la data fissata per il pagamento dell’acconto dell’Imu e della Tasi. Ma c’e’ una buona notizia. I 20 milioni di italiani chiamati al pagamento di queste imposte potranno toccare con mano i benefici dell’esenzione recentemente introdotta dal Governo. Infatti, come ricorda il portale di informazione giuridica studiocataldi.it, la Legge di Stabilita’ 2016 ha previsto l’abolizione dei tributi comunali sulla “prima casa“. Quella, per intendersi, nella quale risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari, e sulle case assimilate alle abitazioni principali. Ma quali sono gli immobili assimilati alle prime case? Per legge – spiega l’avvocato Valeria Zeppilli – si tratta, innanzitutto, della casa coniugale che il giudice ha assegnato in sede di separazione o di divorzio, anche se in comodato. Si tratta, poi, degli alloggi sociali e degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono stati adibiti dai soci ad abitazione principale o che sono stati destinati a studenti universitari soci assegnatari. In alcuni casi l’assimilazione di un immobile a una prima casa è fatta dai Comuni. In particolare – scrive l’esperta di studiocataldi.it – questi possono prevedere che sia assimilata ad abitazione principale la casa di anziani o di disabili, non locata, quando questi hanno acquisito (a seguito di ricovero permanente) la loro residenza presso degli istituti sanitari o di ricovero. Da quest’anno però, al contrario di quanto avvenuto nel 2015 in alcuni Comuni, non sono più assimilati a prima casa gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado.
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