Esente dalla la Tasi l’inquilino che prende la residenza

Dal 2016 è stata abolita la Tasi per gli immobili adibiti ad abitazione principale (non di lusso) e per le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). L’esenzione — ricorda Il Sole 24 Ore — non vale solo per il possessore dell’unità immobiliare, ma anche per l’utilizzatore (o detentore) che destina l’unità ad abitazione principale. Così come non pagherà la Tasi l’inquilino che prenda la residenza nell’immobile locato. Per le imprese e i professionisti, poi, va ricordato che la Tasi (non degli immobili patrimonio) è completamente deducibile ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l’Imu. Questa è generalmente indeducibile ai fini Irpef, Ires e Irap, ma dal 2013 quella pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20% (30% solo per il 2013).

Come si ricorderà — continua Il Sole 24 Ore — l’esenzione dalla Tasi per abitazione principale è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto l’esenzione ai fini Tasi a quella prevista dal 2013 per l’Imu. Dal 1° gennaio 2016, quindi, non è dovuta la Tasi per «le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (articolo 1, commi 639 e 669, legge 147/2013). L’esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione o in comodato, per la quota di loro competenza. Diversamente, l’inquilino, se non risiede nell’immobile affittato, deve versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della stessa. La restante parte è pagata dal proprietario. La percentuale a carico del possessore è del 90%, però, se la delibera non è stata presa entro il 10 settembre 2014 (con pubblicazione nell’apposito sito Internet entro il 18 settembre 2014) ovvero se questa non è stata stabilita nel regolamento per il 2015. Da quest’anno, se l’unità immobiliare (che non sia di lusso e quindi nelle categorie A/1, A/8 e A/9) è in affitto o comodato da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il proprietario deve versare l’imposta nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015 (il 90% se questa non è stabilita).

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