Meno lacci all’edilizia nel decreto del governo

Con le segnalazioni certificate si sposta sul privato l’onere di verificare la regolarità edilizia e l’agibilità degli edifici. Questa la direzione in cui si muove il decreto legislativo attuativo della legge 124/2015, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016, che si occupa anche di titoli edilizi, mandando in soffitta la denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire. Il decreto — scrive Italia Oggi — dice addio anche al certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Vediamo le principali modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/2001).

Si amplia l’elenco delle attività non assoggettate al rilascio di un titolo edilizio. Per effetto del decreto rientrano nell’attività edilizia libera (prima erano soggette a Comunicazione di inizio lavori) le opere precarie destinate a sopperire a necessità fino a 90 giorni; la pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici; aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La comunicazione di inizio lavori (Cil) diventa «Comunicazione di inizio lavori asseverata» e riguarda, per differenza, tutte le opere escluse da quelle libere (articolo 6) e quelle assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività o a permesso di costruire. Si tratta, ad esempio, degli interventi di manutenzione straordinaria, ma su parti diverse da quelle strutturali degli edifici o delle modifiche interne o delle modifiche di destinazione d’uso per fabbricati ad uso d’impresa.

arpe_roma PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO

 

Articoli Correlati