La Cassazione fa chiarezza sul bonus prima casa

Con la sentenza n. 13550/2016, depositata il primo luglio scorso, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul bonus prima casa, sottolineando che non perde l’agevolazione il contribuente che, prima che siano trascorsi i cinque anni dall’acquisto, venda l’immobile acquistato con agevolazione ma costruisca entro l’anno successivo alla vendita una nuova “prima casa”. Sappiamo — spiega il sito Investire Oggi — che la legge prevede nello specifico solo l’ipotesi di alienazione e successivo acquisto: il riferimento legislativo è infatti alla nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro, secondo cui viene evitata la revoca dell’agevolazione prima casa se l’acquirente “entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici … proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Più volte l’amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004, ha ricompreso in senso lato nel concetto di «acquisto», atto ad evitare la revoca dell’agevolazione “prima casa”, anche l’ipotesi della costruzione di una “abitazione principale” su un’area di proprietà del soggetto. La sentenza in esame accoglie questa interpretazione: la ragione è quella di evitare disparità di trattamento tra il caso di acquisto di un’altra “abitazione principale” in seguito a compravendita immobiliare e quello di chi invece vi provvede direttamente mediante un’attività “materiale”, consistente nella costruzione della casa su un terreno di sua proprietà. Non è necessario che i lavori di costruzione del nuovo immobile siano ultimati: è sufficiente infatti che lo stadio di avanzamento degli stessi sia tale da ritenere la casa “venuta ad esistenza”.

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