Locazione con contratto scaduto: quale reddito dichiarare se l’inquilino non lascia l’immobile?

Cosa accade se il contratto di locazione scade e l’inquilino continua ad occupare l’immobile? In questo caso il proprietario quale reddito dovrà dichiarare nella dichiarazione dei redditi? La disposizione civilistica del caso, il cui articolo di riferimento è il 1591 del codice civile, prevede che “Il conduttore in mora a restituire la casa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. Nel presente articolo va considerata quindi la situazione in cui il contratto di locazione è scaduto ma l’inquilino continua ad occupare l’immobile. A tal riguardo — informa il sito Investire Oggi — l’Agenzia delle Entrate, trattando delle imposte di registro e di bollo, si è pronunciata in diverse occasioni con argomentazioni di ampio respiro che sostanzialmente divide due situazioni ben distinte: l’inquilino continua ad occupare l’immobile con il consenso del proprietario; occupazione dell’immobile forzata. In entrambi i casi il proprietario ha diritto a vedersi corrispondere una somma di denaro, così come ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 497 del 20 gennaio 1984, e il canone di locazione da corrispondere anche una volta scaduto il contratto sarà pari al corrispettivo convenzionale stabilito dalle parti.

Per quanto riguarda la dichiarazione del reddito percepito, se l’immobile è occupato con il benestare del proprietario, in attesa del rinnovo, la natura del reddito rimane la stessa e l’imposta di registro sarà applicata la misura del 2% dovuta per i contratti di locazione. Le somme dovranno essere dichiarate nel quadro riferito ai redditi per fabbricati. Per quel che riguarda, invece, l’occupazione forzata, l’importo dovuto a titolo di occupazione assume connotazione di risarcimento in misura del 3% dovuta per atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non diversamente considerati, che si riflettono ai fini della dichiarazione dei redditi. Le somme dovranno essere dichiarate nel quadro riferito ad altri redditi.

portiercassa_portieri PORTIERCASSA RIMBORSA LA MALATTIA DEL PORTIERE E OFFRE

  • Rimborso Spese Mediche
  • Contributo per Coniuge e/o Figlio diversamente abile
  • Contributo Iscrizione1° Anno Università
  • Contributo Conseguimento Diploma Scuola Media Superiore
  • Contributo decesso del portiere
  • Contributo Nascita Figlio

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