Il condominio paga il depuratore solo se è allacciato

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7210/2016, stabilisce che non deve pagare la tariffa del servizio idrico il condominio che non sia allacciato alla rete fognaria pubblica. I giudici, in particolare, sottolineando che nel caso in analisi era ancora applicabile l’articolo 14, comma 1, della legge numero 34/1996 quale risultante dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale effettuata con la sentenza numero 335/2008, hanno affermato che la debenza della tariffa di fognatura e depurazione non può considerarsi esclusa automaticamente solo perché i relativi impianti sono stati predisposti e sono attivi ma l’utente non fruisca dei servizi e provveda alle rispettive esigenze con sistemi propri. L’utente, infatti, per potersi sottrarre al pagamento della tariffa è comunque tenuto a provare che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici sono compatibili con le finalità, da ritenersi preminenti, di tutela dell’ambiente e della concorrenza relative all’istituzione del servizio idrico integrato.

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