Coppie conviventi: il superstite ha diritto all’alloggio per 2 anni

Le nuove norme in materia di unioni civili e coppie di fatto comportano alcune riflessioni anche per quanto riguarda i rapporti di condominio. A distanza di qualche giorno dall’approvazione del nuovo testo — scrive Il Messaggero — è bene ritornare a riflettere sull’impatto che le novità introdotte nel nostro ordinamento avranno nel condominio. La legge Cirinnà regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Va segnalato che sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. I conviventi di fatto possono regolamentare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico e scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Con il contratto di convivenza sarà possibile disciplinare l’utilizzo della casa di abitazione oltre ad altri aspetti. In caso di morte del proprietario della casa — continua Il Messaggero — al convivente di fatto superstite spetta il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per due anni, che diventano tre se nella stessa casa coabitano figli minori o disabili del convivente superstite ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. In caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione. In verità, tale principio era stato già consolidato in giurisprudenza. È riservata quota legittima a favore del coniuge superstite o della parte dell’unione civile sui diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Rimane controversa la possibilità del convivente di fatto di partecipare all’assemblea condominiale, senza un’espressa delega. In mancanza di delega, non esiste nessun diritto a partecipare all’assemblea da parte del convivente di fatto, a meno che non sia comproprietario della casa.

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