Non si deve pagare il bollo auto caduto in prescrizione
Se il bollo auto cade in prescrizione il contribuente non è più tenuto a pagarlo. Nella fattispecie, se entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto. Come ricorda ‘Studio Cataldi‘, a stabilirlo è l’art. 1, comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) deve essere notificato, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014, S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito. Al contribuente, tuttavia, è richiesta una particolare attenzione nel calcolo, al fine di verificare se il bollo auto è ancora dovuto o meno. La legge specifica che la prescrizione si ha per compiuta se non vi è stata alcuna notifica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. In pratica, per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dall’1 gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo). La prescrizione si compirebbe quindi a partire dall’1 gennaio 2020, ossia trascorsi 3 anni da quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
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