Parcheggio in cortile: basta la maggioranza dei condòmini per decidere

Per stabilire se il diritto al godimento del bene comune, nel caso di specie l’uso di un cortile, appaia significativamente compromesso, occorre tener conto delle dimensioni dell’area sottratta a tale scopo e adibita ad altre finalità.
Tanto sostiene la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24960, pubblicata in data 6 dicembre 2016 e riportata dal Sole 24 Ore. La stessa è chiamata a decidere in merito all’impugnazione di una delibera assembleare, in particolare, dei punti dell’ordine del giorno con i quali si disponeva dapprima il mutamento di destinazione dello spazio comune adibito a giardino e, conseguentemente, si prevedeva la possibilità di parcheggio su detta aerea. La domanda del condomino in primo grado veniva rigettata ma, a seguito di ricorso in appello del medesimo condomino, la Corte d’Appello di Trento riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando la parziale nullità della delibera assembleare nella parte in cui aveva disposto la variazione della destinazione d’uso di una parte dell’area adibita a cortile, prevendo sulla stessa la possibilità di parcheggio. Ricorrono contro la sentenza di secondo grado i condòmini originariamente convenuti e il medesimo condominio, i quali eccepiscono la violazione dell’art. 1120 Cc, nonché il vizio di omessa, erronea o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte d’Appello non ha dato congrua motivazione in merito all’assunto per cui il mutamento di destinazione d’uso di una piccola parte dello spazio adibito a giardino, avesse concretamente impedito al condomino attore l’utilizzo e il godimento della restante, e ben maggiore, porzione di giardino. La Corte di Cassazione, condivide l’assunto dei ricorrenti, accoglie il motivo di ricorso principale e cassa la sentenza rinviando, anche per le spese del grado, ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.

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