Condominio: la trasparenza contabile condizione essenziale per il pagamento dell’amministratore

La mancanza del registro di contabilità, con la conseguente impossibilità di ricostruire le entrate e le uscite della gestione condominiale, impedisce di ottenere in giudizio una sentenza che accerti l’ammontare dei compensi, non consentendo all’amministratore di assolvere al relativo onere probatorio. Questo quanto deciso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione — scrive il quotidiano Italia Oggi — nella sentenza n. 3892, pubblicata lo scorso 14 febbraio 2017. Nella specie un amministratore aveva citato in giudizio un condominio per sentirlo condannare al pagamento dei propri compensi. La Corte di Appello, chiamata a riformare la sentenza di primo grado, aveva evidenziato come dalla consulenza tecnica espletata in giudizio fosse emersa la mancanza di un libro giornale che, registrando cronologicamente le operazioni contabili relative al condominio, consentisse di verificare in modo puntuale le entrate e le uscite. Tale circostanza, imputabile alla negligenza dell’amministratore, comportava il rigetto della domanda, non essendo provato il credito vantato in giudizio. Di qui il ricorso in Cassazione, con il quale l’amministratore aveva insistito per il riconoscimento del proprio diritto di credito. La Suprema Corte, facendo leva sulla non contestata mancanza di un registro di contabilità e sull’accertata mancata approvazione assembleare dei rendiconti presentati dall’amministratore relativamente ai periodi in contestazione, ha però confermato a sua volta la sentenza di secondo grado.

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