Affitti a canone libero

 

Affitti transitori fino a 30 giorni a canone libero. Come libera è la ripartizione delle spese. È quanto prevede il dm Infrastrutture del 16 gennaio 2017, in G.U. n. 62 del 15/3/2017 — scrive Italia Oggi — che aggiorna le disposizioni attuative della legge 431/1998 in materia di contratti a canone concordato. L’obiettivo è individuare i parametri per il calcolo del canone a condizioni conformi a quelle definite con l’assistenza delle organizzazioni di categoria (in parallelo si trova il mercato totalmente libero). L’art. 2 del decreto è dedicato ai criteri per definire la durata e i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria. Una novità è il riferimento ad alcune ragioni che giustificano la transitorietà del rapporto locatizio. Si ricordi che eventuali elusioni od omissioni nella individuazione della ragione della transitorietà possono portare alla trasformazione del contratto in un più lungo contratto ad uso abitazione. Tra le nuove entrate si segnalano le ragioni connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali. Questi motivi si aggiungono alla mobilità lavorativa. Il decreto, poi — conclude il quotidiano — stabilisce che i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

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