Sottotetti: l’altezza è discriminante

 

Stop all’edificio perché va oltre la soglia massima di distanza dal suolo prevista dal piano di lottizzazione. E la colpa è del sottotetto che non costituisce una vera e propria mansarda ma ben potrebbe diventarlo: nel suo punto più alto arriva a un metro e ottanta centimetri e dunque costituisce un’area calpestabile e praticabile per i futuri condomini. Al proprietario dell’immobile non resta che rielaborare per intero la proposta di lottizzazione. È quanto emerge dalla sentenza 76/2017, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise, che, quindi, ha bocciato il ricorso del proprietario, secondo quanto riporta il quotidiano Italia Oggi. Non sussiste alcuna violazione del piano di lottizzazione dell’area da parte dell’ente perché è dal progetto del privato che viene fuori un fabbricato troppo alto. E ciò perché nel calcolo il Comune considera anche i sottotetti, che pure non sono adibiti a uso abitativo. I locali, invero, non possono essere reputati meri volumi tecnici perché potenzialmente possono essere utilizzati anche come mansarda: il sottotetto, in questo caso, non serve dunque soltanto a isolare le unità immobiliari sottostanti alla copertura del fabbricato e non risulta avere una vocazione esclusiva alla buona funzionalità dell’edificio, ma può essere sfruttato a fini abitativi.

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