Meno autorizzazioni per ristrutturare

Meno vincoli per i lavori in casa dopo i dlgs Scia 1 e Scia 2 e il dpr 31/2017 che introduce l’autorizzazione paesaggistica semplificata. Il Mattino ricostruisce il nuovo quadro dei titoli edilizi fra attività libera, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e permesso di costruire. Diventano liberi gli interventi per cui era prevista la Cil (Comunicazione di Inizio Lavori), che resta obbligatoria solo per opere temporanee. Non serve comunicare l’avvio delle attività di manutenzione ordinaria e l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in fabbricati fuori dai centri storici e di pompe di calore con potenza termica inferiore a 12 kw. Addio formalità per gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici. E per le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Idem per pavimentazione e finitura di spazi esterni, comprese le aree di sosta, intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali “tombati”. La Cila diventa il titolo edilizia “residuale”: è prevista per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a Scia e che non rientrano nell’attività edilizia libera. Va utilizzata per restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio; manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterano i volumi, la sagoma e i prospetti e che non riguardano le parti strutturali dell’edificio; eliminazione di barriere architettoniche pesanti. La Scia è necessaria per la manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio. E in generale per la ristrutturazione edilizia non assoggettata a permesso di costruire. È dovuta per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati. Il permesso di costruire — continua Il Mattino — risulta richiesto per gli interventi che implicano trasformazioni urbanistiche ed edilizie, anzitutto la realizzazione di nuovi manufatti, fuori terra o interrati, infrastrutture, impianti e depositi di merci. Il certificato di agibilità dell’immobile è sostituito dalla Segnalazione di Inizio Attività (Scagi). Basta presentare la Scia allo sportello unico del Comune per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la legge; lo stesso vale per la conformità dell’opera al progetto presentato.

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