Le spese di manutenzione di un cancello devono essere ripartite solo tra i condomini comproprietari dell’area alla quale dà accesso il cancello stesso

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 2 marzo 2016, n. 4127, le spese di manutenzione di un cancello devono essere ripartite solo tra i condomini (condominio parziale) comproprietari dell’area alla quale dà accesso il cancello stesso. Il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, per permettere che, quando all’ordine del giorno dell’assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati.

 

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