Il condominio che installa le griglie di aerazione per i garage paga la Tosap

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11449 del 1 giugno 2016  ha stabilito che in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Ne consegue che il condominio è tenuto a versare la Tosap sulle griglie di areazione dei garage. Un condominio, costituito dai comproprietari del garage sotterraneo, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale di Livorno avverso un avviso con il quale il Comune aveva accertato la TOSAP dovuta, con le relative sanzioni, in ordine all’occupazione di suolo pubblico, determinata dall’opposizione di griglie di aerazione di garage poste su aree, in precedenza di proprietà del comune, e cedute da quest’ultimo in diritto di superficie. In ambito condominiale, giova ricordare che le occupazioni possono avere carattere permanente (griglia aerazione, passo carrabile) oppure temporaneo. La legge (art. 42 d.lgs. n. 507/93. Ai fini del pagamento della tassa, è necessario preliminarmente accertare se l’immobile sia sorto su un suolo privato non destinato al pubblico passaggio o meno: nel primo caso il Comune non potrà richiedere al Condominio alcuna imposta per le griglie di aerazione poste a servizio dell’edificio, nel secondo caso, invece, sì. Comunque secondo la Cassazione  il presupposto impositivo, in tema di Tosap, è “l’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico”.Tale presupposto si è realizzato nell’ipotesi in esame, considerato che con l’apposizione delle griglie si limita l’uso collettivo della parte del suolo pubblico su cui sorgono tali griglie, con la relativa sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un uso particolare del suolo da parte del condominio.

 

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