Imu: un anno per correggere gli errori e pagare il dovuto

L’ultima chance per fare il ravvedimento operoso per l’Imu o la Tasi — avverte Il Sole 24 Ore — è il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’omesso o insufficiente versamento e ciò vale anche per il saldo Imu e Tasi che scade il 16 dicembre. Ad esempio, per ravvedere l’omesso pagamento del saldo 2016, scaduto il 16 dicembre 2016, si potrà versare l’imposta, le sanzioni ridotte al 3,75% (30% / 8) e gli interessi legali entro il prossimo 30 giugno 2017 e non “entro un anno dall’omissione o dall’errore”, cioè entro il 16 dicembre 2017. L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è stato esteso alla Iuc (Imu, Tasi e Tari) dall’articolo 1, comma 695, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per i tributi locali, però, questo istituto è possibile solo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla violazione. Per sanare la posizione con il ravvedimento operoso, oltre all’Imu e/o alla Tasi dovute e alla sanzione ridotta, vanno pagati anche gli interessi pari allo 0,1% annuo, “da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo” (fino al 31 dicembre 2016 erano dello 0,2%, fino al 31 dicembre 2015 erano dello 0,5% e fino al 31 dicembre 2014 erano dell’1%). Per l’Imu e la Tasi, invece, in caso di verifica da parte del Comune, la sanzione è sempre del 30% (1% giornaliero per i primi 15 giorni e 15% annuale fino a 90 giorni), senza la possibilità di applicare gli sconti del ravvedimento operoso. Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2017 dell’Imu e della Tasi, scadenze il 16 giugno 2017, la sanatoria, tramite ravvedimento operoso, dal 17 giugno 2017 al 30 giugno 2017 consente la riduzione ad un decimo della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno (ravvedimento sprint). Per ogni giorno di ritardo, quindi, si paga lo 0,1% (1% /10). Dal primo luglio 2017 al 16 luglio 2017, invece, il ravvedimento prevede una sanzione dell’1,5% (15% / 10) e dal 17 luglio al 14 settembre 2017 (90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) è dell’1,67% (15% / 9). Infine — conclude Il Sole 24 Ore — si applica il 3,75% (30% / 8), se il pagamento avviene dal 15 settembre 2017 fino al “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”, quindi, entro il 2 luglio 2017 (il 30 giugno 2018 è un sabato) (articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).

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