Responsabilità dell’amministratore: i proprietari immobiliari sollecitano chiarimenti al governo

In merito alla richiesta di chiarimenti circa la valenza degli adempimenti conseguenti alla modifiche introdotte all’articolo 1130 co. 1 n. 6 c.c. dal D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito dalla legge 21/2/2014 n. 9, “premesso che la riforma recata dalla legge 11/12/2012 n. 220 ha introdotto l’obbligo in capo dell’amministratore di condominio di curare la tenuta di un documento denominato Registro di Anagrafe condominiale, mettendo ordine nelle norme che già disciplinavano la specifica materia. Il nuovo art. 1130, co. 1, lett. 6, c.c. elenca infatti una serie di dati di tipo specificamente anagrafico volti ad individuare le persone (proprietari, titolari di diritti reali e anche personali di godimento), nonché gli identificativi catastali delle singole unità immobiliari dell’edificio condominiale; che la disposizione disciplina anche le forme di acquisizione dei dati e delle eventuali variazioni, il tutto tramite la responsabile azione dell’amministratore. Premesso che la successiva modifica del D.L. 145/13, convertito nella la L. 9/14, ha introdotto l’obbligo dell’Amministratore di curare l’inserimento nel registro anagrafico di “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”; che l’aggiunta di dette ultime cinque parole ha, dunque, eliminato la possibilità che il legislatore potesse riferirsi alle singole unità immobiliari; che essendo state avanzate da più parti perplessità sulla chiara interpretazione della norma ed in particolare sui termini “ogni dato”, su iniziativa degli scriventi, si è tenuta il 15 giugno 2017 a Roma nella Sala del Tempio Adriano della Camera di Commercio, in piazza di Pietra, la tavola rotonda sulla “Sicurezza dell’Edificio e responsabilità dell’amministratore: interpretazione dell’art. 1130 co. 1 n. 6 c.c. alla luce della nuova normativa”. Premesso che è emersa in quella sede l’opportunità di chiarire la portata interpretativa della riforma del 2014, anche in considerazione del fatto che il Registro dell’Anagrafe condominiale è uno dei documenti obbligatori che devono essere tenuti in regola dall’amministratore pena la sua revoca, costituendo la mancata o non corretta tenuta una “grave irregolarità”.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le sottoscritte Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e degli amministratori di condominio invitano i Ministeri competenti, destinatari della presente, a voler cortesemente e sollecitamente provvedere a fornire una interpretazione esplicativa tramite una circolare ministeriale con le dovute indicazioni per la corretta applicazione della citata nuova norma di cui all’art. 1130 co. 1, n. 6 c.c., come introdotta dalla L. 9/2014, ritenendo la questione di fondamentale importanza per la gestione del condominio.

La richiesta è firmata da  Massimo Anderson, Silvio Rezzonico, Gabriele Bruyere, Francesco Burrelli e Rosario Calabrese per ARPE- FEDERPROPRIETA’ ,  CONFAPPI UPPI, ANACI UNAI.

 

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