L’uso pubblico prevale sulla proprietà privata

Un immobile di proprietà di un soggetto privato può essere accatastato nella categoria B/4, uffici pubblici, se per caratteristiche strutturali e destinazione risponde ad esigenze pubblicistiche; a ciò non osta la titolarità privata del bene stesso, risultando preminenti struttura e destinazione. È quanto afferma la Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — nell’ordinanza n. 17683/2017 dello scorso 17 luglio. La Suprema Corte interviene nella diatriba generatasi tra l’Agenzia del territorio e una società per azioni, titolare di un immobile affittato al Comune di Lecco in cui è ospitata la sede del tribunale. Secondo l’amministrazione, l’immobile doveva essere accatastato come D/8, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale, poiché di proprietà di un soggetto privato che lo aveva semplicemente locato ad un terzo. Di contro, la società sosteneva che l’immobile fosse ad uso pubblico, tant’è che era stato adattato per ospitare la sede del tribunale della città ed era effettivamente utilizzato in tal modo. I gradi di merito del giudizio tributario si alternavano tra un esito favorevole al contribuente (in commissione provinciale) e uno favorevole all’amministrazione, con sentenza della Ctr di Milano che veniva impugnata dalla società. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Ctr che, in diversa composizione, provvederà anche alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
CONTRATTO COLLETTIVO COLF E BADANTI: CHIEDI CONSIGLIO A EBILCOBA, SOTTOSCRIVI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO INSERENDO IL CODICE E1 NEI VERSAMENTI INPS

Articoli Correlati