Mutuo in valuta estera: le banche devono spiegare il rischio di tasso di cambio

Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza. Pertanto — avverte Il Sole 24 Ore — il professionista deve comunicare al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che consentano a quest’ultimo di valutare le conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari. Negli anni 2007 e 2008, la sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e altre persone, che percepivano all’epoca i loro redditi in lei rumeni (Ron), hanno sottoscritto con la banca rumena Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri (Chf) al fine di acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali. In forza dei contratti di mutuo conclusi tra le parti, i mutuatari si impegnavano a rimborsare le rate mensili dei crediti in Chf e accettavano di assumersi il rischio connesso alle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio del Ron rispetto al Chf. Successivamente, il tasso di cambio in questione è variato considerevolmente a danno dei mutuatari. Questi ultimi hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in Chf senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante per gli stessi, conformemente a quanto prevede una direttiva dell’Unione. I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, alla luce di tale prassi della banca, deve essere considerata abusiva. In tale contesto, la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania) interroga la Corte di giustizia in merito alla portata dell’obbligo delle banche di informare i clienti circa il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera. Con la sua sentenza — continua Il Sole 24 Ore — la Corte constata che la clausola contestata fa parte dell’oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile. Infatti, l’obbligo di rimborsare un credito in una determinata valuta costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, dal momento che esso riguarda non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore.

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