I creditori del condominio devono sempre verificare l’effettiva titolarità delle unità immobiliari

I creditori del condominio sono sempre tenuti a verificare l’effettiva titolarità delle unità immobiliari che fanno parte dello stabile prima di agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare le somme loro dovute. Lo ha chiarito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 23621 del 9 ottobre 2017, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Nella specie un’impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro un soggetto sul presupposto che questi rivestisse la qualità di condomino dell’edificio nel quale erano stati effettuati i lavori. I giudici di merito, pur avendo revocato il provvedimento monitorio, in sede di opposizione avevano comunque condannato l’ingiunto al pagamento della minor somma risultata in via istruttoria quale credito residuo in favore dell’impresa. In particolare i giudici di appello, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata in primo grado dall’opponente, il quale aveva provato di essere amministratore della società proprietaria dell’unità immobiliare (dunque unica e vera condomina), avevano sostenuto che l’apparenza della qualità di condomino, manifestata dal medesimo per avere sempre partecipato alle assemblee condominiali senza esplicitare il suo vero ruolo, aveva una indubitabile rilevanza nei confronti dei soggetti terzi alla compagine condominiale. La Corte di Appello aveva poi respinto anche l’ulteriore eccezione relativa al fatto che il Tribunale avesse condannato l’opponente al pagamento di una somma assolutamente superiore a quella eventualmente dovuta sulla base dei propri millesimi di proprietà. Di qui il ricorso in Cassazione da parte del condomino apparente.

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