La Cassazione sui mutui: validi i tassi d’interesse divenuti usurari

  • L’usura sopravvenuta? Non esiste. Una gelata fredda — scrive Il Sole 24 Ore — dalle Sezioni unite della Cassazione sui clienti delle banche che facevano di conto per vedere se gli interessi sul proprio mutuo stipulato fossero andati, in termini calcistici, in fuori gioco, attraverso il meccanismo dell’usura sopravvenuta. In pratica, quando si concorda un finanziamento o un mutuo, il tasso di interesse non deve superare una soglia che è calcolata aggiungendo delle maggiorazioni a quelli di mercato. Che cosa succede se la soglia, regolare al momento della stipula, nel corso del tempo supera la soglia di usura come calcolata per periodi successivi a quelli del finanziamento? Una corposa giurisprudenza di merito e di legittimità, a cui si era unito successivamente l’Arbitro bancario finanziario, con soluzioni originali, aveva ritenuto che la situazione fosse «irregolare», traendone conseguenze piuttosto articolate, fino a cancellare del tutto gli interessi dovuti. Le Sezioni unite, con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno invece gelato qualsiasi argomento sull’usura sopravvenuta. Per la Corte, se nel corso del tempo i tassi concordati al momento della stipula superano la soglia di usura, «non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge (legge 108 del 1996, ndr), o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto». Quindi — conclude Il Sole 24 Ore — gli effetti di tagliola sugli interessi, stabiliti per contrastare il fenomeno dell’usura, si avranno solo nei casi in cui l’usura fosse “originaria”, avendo escluso le Sezioni unite la figura dell’usura sopravvenuta.

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