L’uso pubblico prevale sulla proprietà privata
Un immobile di proprietà di un soggetto privato può essere accatastato nella categoria B/4, uffici pubblici, se per caratteristiche strutturali e destinazione risponde ad esigenze pubblicistiche; a ciò non osta la titolarità privata del bene stesso, risultando preminenti struttura e destinazione. È quanto afferma la Corte di Cassazione — scrive Italia Oggi — nell’ordinanza n. 17683/2017 dello scorso 17 luglio. La Suprema Corte interviene nella diatriba generatasi tra l’Agenzia del territorio e una società per azioni, titolare di un immobile affittato al Comune di Lecco in cui è ospitata la…
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